Il Sistema Sanzionatorio del D. Lgs. 81/08: struttura, ambiti e responsabilità

Il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ha un articolato sistema sanzionatorio volto a garantire l’effettiva applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le sanzioni previste si distinguono in base alla gravità della violazione e alla natura dell’obbligo disatteso, e si articolano principalmente in tre categorie:

  1. Sanzioni penali: comprendono l’arresto e/o l’ammenda, applicate per infrazioni gravi che mettono seriamente a rischio l’integrità fisica dei lavoratori.
  2. Sanzioni amministrative: consistono in sanzioni pecuniarie per inadempienze meno gravi, come carenze nella formazione o nella documentazione obbligatoria.
  3. Sanzioni interdittive: comportano la sospensione dell’attività lavorativa in caso di violazioni che compromettono gravemente la sicurezza complessiva del luogo di lavoro.

Quadro Generale delle Sanzioni nei Vari Titoli del D. Lgs. 81/08

Il sistema sanzionatorio del D. Lgs. 81/08 non ha solo una funzione repressiva, ma è concepito come uno strumento di prevenzione e responsabilizzazione. Coinvolge tutte le figure della sicurezza aziendale, dal datore di lavoro al lavoratore, e mira a costruire una cultura della prevenzione condivisa e concreta.

Il decreto suddivide le disposizioni sanzionatorie in articoli specifici, distribuiti nei diversi Titoli del testo normativo. Di seguito, una panoramica strutturata per argomento:

  • Titolo I – Disposizioni generali (artt. 55-60)
  • Tratta le responsabilità e le sanzioni che coinvolgono tutte le figure della sicurezza:
    • Art. 55: sanzioni penali e amministrative per datore di lavoro e dirigente per inadempienze sostanziali (es. mancata valutazione dei rischi, omessa nomina dell’RSPP).
    • Art. 56: responsabilità del preposto per mancata vigilanza.
    • Art. 57: sanzioni per progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori che violano le norme tecniche di sicurezza.
    • Art. 58: obblighi del medico competente, incluso il monitoraggio sanitario.
    • Art. 59: sanzioni per i lavoratori che non rispettano le misure di prevenzione.
    • Art. 60: sanzioni per categorie specifiche come lavoratori autonomi, artigiani, coltivatori e piccoli commercianti.
  • Titolo II – Luoghi di lavoro (art. 68): stabilisce sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente in caso di inosservanza dei requisiti minimi di sicurezza degli ambienti di lavoro.
  • Titolo III – Attrezzature e DPI (art. 87): riguarda le violazioni in materia di uso e manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. Le sanzioni colpiscono datori di lavoro, dirigenti, locatori e concedenti in uso per omissioni come: utilizzo di attrezzature non conformi, mancata valutazione dei rischi specifici, assenza di dispositivi idonei.
  • Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili (artt. 157-160): affronta la sicurezza nei cantieri edili. Le sanzioni riguardano:
    • Committenti e responsabili dei lavori per carenze informative e documentali;
    • Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione;
    • Datori di lavoro e dirigenti per irregolarità nel piano operativo di sicurezza;
    • Lavoratori autonomi per l’uso scorretto di attrezzature e mancata adozione di misure preventive.
  • Titolo V – Segnaletica (art. 165): fa riferimento alle sanzioni per l’omessa installazione o uso improprio della segnaletica di sicurezza.
  • Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi (art. 170): tratta la responsabilità di datore di lavoro e dirigenti nel ridurre i rischi legati alla movimentazione tramite organizzazione e mezzi meccanici adeguati.
  • Titolo VII – Videoterminali (art. 178): norme e sanzioni legate alla corretta gestione di postazioni con videoterminali, con responsabilità in capo a datori di lavoro e dirigenti.
  • Titolo VIII – Agenti fisici (artt. 219-220): tratta i rischi da rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, ecc.
  • Art. 219: sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente;
  • Art. 220: responsabilità del medico competente in caso di inadempienze nella sorveglianza sanitaria.
  • Titolo IX – Sostanze pericolose (artt. 262-265): disciplina la gestione del rischio chimico, cancerogeno e mutageno. Le sanzioni si applicano a:
    • Datori di lavoro e dirigenti per carenze nella valutazione e nelle misure protettive;
    • Preposti per mancato controllo operativo;
    • Medico competente per omissioni nella sorveglianza;
    • Sanzioni pecuniarie specifiche per la violazione di divieti relativi a comportamenti a rischio (es. fumare o consumare alimenti in ambienti contaminati).
  • Titolo X – Agenti biologici (artt. 282-286): le sanzioni coinvolgono tutti gli attori della sicurezza in caso di esposizione a rischi biologici, inclusi i lavoratori, per la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni sull’uso dei DPI.
  • Titolo X-bis – Ferite da taglio e da punta (art. 286-septies): sanzioni specifiche per il settore sanitario e ospedaliero relative alla protezione da lesioni con oggetti taglienti o appuntiti.
  • Titolo XI – Atmosfere esplosive (art. 297): responsabilità di datori di lavoro e dirigenti nella prevenzione del rischio esplosione. Le sanzioni colpiscono la mancata adozione di misure protettive e l’omissione della segnalazione di incidenti gravi.

Rivalutazione delle sanzioni

A partire dal 1° luglio 2023, le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state rivalutate del 15,9%, in conformità all’art. 306, comma 4-bis, del medesimo decreto. Di seguito, un elenco aggiornato delle principali sanzioni a carico del datore di lavoro:

Sanzioni penali e amministrative
  • Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a € 9.112,57.
  • Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.559,60 a € 9.112,57.
  • Mancata formazione dei lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.708,61 a €7.403,96; se la violazione riguarda più di 5 lavoratori, gli importi sono raddoppiati; se riguarda più di 10 lavoratori, sono triplicati.
  • Mancata sorveglianza sanitaria: ammenda da € 2.847,69 a € 5.695,36; raddoppiata se la violazione riguarda più di 5 lavoratori, triplicata se riguarda più di 10.
  • Mancata nomina del medico competente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.738,58 a € 6.954,00.
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione: ammenda di € 2.500.
  • Mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): ammenda di € 300 per ciascun lavoratore interessato.
  • Mancanza di protezioni contro il vuoto o contatti elettrici: ammenda di € 3.000.
Sospensione dell’attività

La sospensione dell’attività imprenditoriale può essere disposta in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, come:

  • Mancanza del DVR.
  • Mancata nomina del RSPP.
  • Presenza di almeno il 10% di lavoratori irregolari.
  • Durante la sospensione, l’impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione comporta l’arresto fino a 6 mesi.
Maxisanzione per il lavoro in nero

In caso di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro:

  • Fino a 30 giorni di lavoro: sanzione da € 1.950 a € 11.700 per ciascun lavoratore.
  • Da 31 a 60 giorni: sanzione da € 3.900 a € 23.400 per ciascun lavoratore.
  • Oltre 60 giorni: sanzione da € 7.800 a € 46.800 per ciascun lavoratore.

Se il datore di lavoro è recidivo nei tre anni precedenti, le sanzioni sono raddoppiate.

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