Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia nella formazione sulla sicurezza sul lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è finalmente realtà. Dopo una lunga attesa, nella seduta del 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa che ridefinisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi previsti dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Una riforma attesa da anni

Questa riforma segna un passaggio fondamentale: sposta decisamente l’asse dall’adempimento formale alla prevenzione sostanziale, tracciando una nuova mappa per la gestione del rischio, la cultura della sicurezza e la responsabilità giuridica. Si tratta di un cambio di paradigma tanto auspicato da operatori e formatori del settore.

Al momento siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per conoscere eventuali disposizioni transitorie, ma il testo pubblicato sul sito della Conferenza Stato-Regioni (Repertorio Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025) corrisponde, salvo refusi già noti, alla bozza definitiva diffusa dal Ministero del Lavoro nel maggio 2024.

Un “testo unico” della formazione

Il nuovo Accordo ha il grande merito di riunificare in un testo unico i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016. È a tutti gli effetti un “accordo quadro” che semplifica il quadro normativo e lo rende più coerente.

I principali destinatari della riforma sono:

  • Lavoratori
  • Preposti
  • Dirigenti
  • Datori di lavoro (con formazione specifica obbligatoria)
  • DL SPP
  • RSPP e ASPP
  • Coordinatori per la sicurezza
  • Addetti all’uso di attrezzature di lavoro (con l’inclusione dei carroponti)
  • Addetti alle attività in spazi confinati – una novità attesa da oltre 13 anni

Vengono inoltre meglio delineati i requisiti dei docenti e la necessità di aggiornamenti periodici non solo per i discenti, ma anche per chi eroga la formazione.

Un cambio di paradigma: dalla forma alla sostanza

Questa riforma:

  • Accorpa e sostituisce gli Accordi CSR del 2011, 2012 e 2016
  • Impone progettazione attiva e non acquisto passivo di corsi
  • Sposta il focus dall’adempimento formale alla prevenzione sostanziale
  • Enfatizza la valutazione dell’efficacia reale della formazione come strumento di prevenzione e di tutela giuridica
  • Mette al centro la gestione del rischio e la cultura della sicurezza
  • Allinea le responsabilità giuridiche e formative per tutte le figure coinvolte
  • Apporta maggior coerenza e chiarezza normativa su scala nazionale
  • Introduce corsi per nuove attrezzature e ambiti specifici come gli spazi confinati
  • Definisce contenuti, durata e modalità didattiche per ogni corso
  • Aggiorna le modalità formative per tutte le figure della sicurezza
  • Rafforza il ruolo del datore di lavoro quale garante sostanziale della sicurezza

Le novità sui Soggetti Formatori

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 identifica i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento, suddividendoli in diverse categorie:

  • Soggetti Istituzionali: Enti e organizzazioni riconosciuti a livello istituzionale.
  • Soggetti Accreditati:
    • Devono possedere l’accreditamento regionale per la formazione.
    • Devono avere almeno tre anni di esperienza documentata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
    • Per i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l’accreditamento regionale, senza necessità dell’esperienza triennale. L’esperienza potrà essere acquisita successivamente mediante l’erogazione di tale formazione per almeno 3 anni.
  • Altri Soggetti Formatori:
    • Fondi Interprofessionali di Settore: Se previsti dallo statuto come erogatori diretti di formazione.
    • Organismi Paritetici: Soggetti individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08, inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo.
    • Associazioni Sindacali: Rappresentative a livello nazionale, i cui requisiti minimi potrebbero essere definiti dall’Accordo.
  • Formazione diretta da parte dei datori di lavoro:
    • È previsto che le aziende possano organizzare direttamente i corsi di formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetti formatori e coinvolgendo come docenti soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti dal D.M. del 6 marzo 2013
  • Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori:
    • Saranno individuate in base a criteri specifici come:
      • Presenza in almeno la metà delle province del territorio nazionale.
      • Consistenza numerica degli iscritti.
      • Numero complessivo di CCNL sottoscritti (esclusi quelli sottoscritti per mera adesione).
  • Attività formative e di aggiornamento:
  • Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali possono svolgere direttamente le attività formative, o avvalersi di strutture formative proprie o di loro diretta emanazione, intendendo per “diretta emanazione” una struttura di proprietà esclusiva o prevalente dell’associazione sindacale.

Le novità sull’organizzazione dei corsi

Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, ogni soggetto formatore è tenuto a predisporre un “progetto formativo” per ciascun corso. Questo documento deve descrivere in dettaglio il processo di progettazione e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa, secondo quanto previsto dall’Accordo. Il “progetto formativo” deve includere:

  1. Specifiche del percorso formativo:
    • Obiettivi e risultati attesi.
    • Articolazione oraria delle unità didattiche.
    • Contenuti e argomenti trattati in ciascuna unità didattica.
  2. Modalità di realizzazione:
    • Strategie formative e metodologie didattiche adottate.
    • Materiale e strumenti didattici di supporto.
    • Attività di tutoraggio.
  3. Controllo e verifica:
    • Modalità di valutazione e monitoraggio della qualità formativa (es. questionari di gradimento).
    • Criteri per la verifica e la valutazione dell’apprendimento (sia per verifiche intermedie che finali).
  4. Numero massimo di partecipanti per corso: ridotto da 35 a 30.
  5. Attività pratiche: il rapporto istruttore/allievi deve essere di 1:6, mantenendo le indicazioni dell’Accordo del 22/02/2012 riguardo le attrezzature di lavoro.
  6. Registro delle presenze: obbligatorio per ogni corso, in formato cartaceo o elettronico.
  7. Percentuale di frequenza: ogni partecipante deve frequentare almeno il 90% delle ore del corso per poter essere ammesso alla verifica finale e ottenere l’attestato.
  8. Verbale delle verifiche finali: deve essere predisposto e archiviato per ogni corso, includendo i seguenti elementi minimi:
    • Dati identificativi del soggetto formatore e del corso.
    • Elenco dei partecipanti e relativi esiti.
    • Luogo e data della verifica finale.
    • Sottoscrizione del responsabile del progetto formativo.
    • Esiti documentati dei risultati.
    • Se la verifica finale consiste in un colloquio, il verbale deve riportare gli argomenti trattati.
  9. Validità degli attestati: gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

Per maggiori informazioni e supporto nell’adeguamento ai nuovi obblighi formativi, il nostro team HSE è a tua completa disposizione.

Contattaci e insieme individueremo i percorsi formativi idonei alle tue esigenze specifiche.

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